Codice Proprietà Industriale: approvata la riforma
Obiettivo della revisione è agevolare l’accesso al sistema della Proprietà Industriale e rafforzare l’importanza nel sistema produttivo degli asset intangibili quali marchi, brevetti, design.
Novità più rilevanti: a quick recap.
✅ inserito il divieto di registrazione di marchi d’impresa evocativi di indicazioni geografiche e denominazione di origine protette ed estesa al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la legittimazione ad opporre domande di marchi d’impresa lesivi dei diritti conferiti da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica, in caso di assenza di un consorzio di tutela riconosciuto;
✅garantita protezione temporanea a disegni o modelli industriali esposti in fiere ovvero esposizione ufficiali a condizione che la relativa domanda di protezione sia depositata entro n. 6 mesi;
✅abolito il c.d. professor privilege prevendendo in particolare, che in caso di invenzione industriale realizzata nell’ambito di rapporti di lavoro con università, enti di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i diritti al brevetto e i diritti di brevetto spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto dell’inventore ad essere riconosciuto autore. Solo qualora l’ente, ricevuta comunicazione dell’oggetto dell’invenzione, non provveda al deposito della domanda di brevetto entro 6 mesi (9 mesi, se richiesta proroga) ovvero comunichi l’assenza di interesse al deposito, l’inventore potrà procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto;
✅prevista la coesistenza tra brevetto italiano e brevetto europeo valido in Italia ovvero brevetto europeo con effetto unitario, qualora per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, i suddetti titoli aventi medesima data di deposito o priorità, siano stati concessi all’inventore o al suo avente causa – dunque sì al doppio brevetto;
✅ inserita la possibilità di pagare i diritti di deposito per brevetti per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda e non solo contestualmente ad essa, in conformità di quanto già previsto da altri Stati UE, dall’EPO, dal WIPO, mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito;
✅ prevista la possibilità per le forze dell’ordine di procedere al sequestro dei prodotti esposti in fiere ufficiali per sospetta contraffazione (prima era prevista la possibilità di procedere alla sola descrizione).
La riforma ad oggetto rientra tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione del relativo disegno di legge in Gazzetta Ufficiale.